Divorzio unione civile
L'Unione si può sciogliere:
- in modo automatico, in caso di morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti o comunque in caso di eventi sopravenuti che rendono impossibile la prosecuzione del vincolo familiare;
- a seguito di istanza per cause legali, nei casi previsti dall'art. 3 nn. 1 e 2 lettere a) c) d) ed e) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 ovvero per scioglimento consensuale.
Divorzio consensuale
Le parti possono manifestare la volontà di sciogliemento dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile anche disgiuntamente; in questo ultimo caso tale volontà deve essere comunicata all'altra parte con mezzo idoneo.
Decorsi almento 3 mesi dalla manifestazione di volontà di scioglimento le parti si presentano congiuntamente dinnanzi all'Ufficiale di Stato Civile per l'accordo di divorzio oppure congiuntamente con procedura di negoziazione assistita ma previo nulla osta o autorizzazione oppure avviano la procedura in tribunale.
L'accordo di divorzio dovrà essere confermato dopo non meno di 30 giorni al fine della produzione degli effetti giuridici.